martedì 7 giugno 2016

R.D. 1369 18/05/1942 ART. 32


Un piccolo sforzo.

Sarebbe bastato un piccolo sforzo e ce l'avremmo fatta. Le cronache si sarebbero sfoltite di scandali, i "mandarini", come li ebbe a definire un noto avvocato appassionato d'arte, non avrebbero più avuto modo di esercitare il loro ruolo più o meno abusivo, i collezionisti, i mercanti (onesti per antonomasia) avrebbero potuto dormire sonni tranquilli, gli avvocati e i giudici si sarebbero potuti occupare di cose più serie.

Invece!

Invece per l'italica pigrizia o "pigrofurbizia" niente di tutto ciò. Niente! Non possiamo neanche prendercela con il legislatore, che alle volte le leggi le fa bene e le fa complete. No, non con lui possiamo prendercela. Dobbiamo prendercela con l'ignavia di qualcuno, la pigrizia di qualcun altro e la "furbizia" stolta di molti che, ignorando l'articolo 105 della legge sul diritto d'autore ed il conseguente articolo 32 ad esso collegato del R.D. 1369, hanno portato danni immensi ad un intero settore culturale, minandone la prosperità e mettendo a rischio la sua stessa esistenza.
Non so se sia chiaro fino adesso di cosa si stia parlando e non so quanti abbiano avuto la costanza e la voglia di seguire il ragionamento, ma chi è arrivato fino a questo punto della lettura senza conoscere il contenuto dei due articoli in questione merita un plauso.
Innanzitutto premetto che con queste parole non intendo esaurire l'argomento in quanto dall'applicazione o dalla disattenzione di questi due articoli consegue tutta una serie di fatti, alcuni dei quali, di grande rilevanza per i consumatori.
Per chiarire meglio cosa dicano questi due articoli e capirne la portata possiamo dire che si occupano dei doveri di quanti esercitano la tutela del diritto d'autore. Doveri che implicano lavoro. Un lavoro che viene pagato intendiamoci, ma che se non fatto, viene comunque pagato. 
L'articolo 105 della legge sul diritto d'autore impone, e si sottolinea il carattere impositivo, di registrare l'opera posta sotto tutela per consentirne l'acquisizione dei diritti connessi da parte dell'autore o di chi per esso. L'articolo 32 del §R.D. descrive le modalità con cui la registrazione debba avvenire. 
Ora, la perfezione di una legge è niente in confronto all'ignavia di quanti vengono preposti ad applicarla. Per quanto il legislatore possa essere chiaro nei suoi intenti e le sue leggi avere portata ben oltre le sue intenzioni, se inapplicate queste restano monche. Ed è proprio da questa "zoppia" che poi nascono paradossi ed abomini del diritto le cui vittime, tra gli altri, sono i consumatori. I carnefici poi sono altri che, per merito di questa orba visione del diritto, si godono i frutti di una pesca nel torbido giuridico conseguente.

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